Art. 4 octies · Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Parte I

Art. 4 octies

Abrogato11 / 522

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014.

In vigore dal 3 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-4-octies