Art. 39 quater
424 / 573Oggetto dell'investimento e struttura dei FIA italiani
In vigore dal 29 apr 2026
1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c):
a) nei beni previsti dall', comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall', comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
3. Fatto salvo quanto previsto in atti dell'Unione europea direttamente applicabili e all' del presente decreto, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), nei beni previsti dall', comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo , comma 1, lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-39-quater