Art. 35 ter
301 / 522Albi.
In vigore dal 9 apr 2014
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-35-ter