Art. 35 sexiesdecies
420 / 573Disposizioni sull'attività dei GEFIA sotto soglia registrati
In vigore dal 29 apr 2026
1. Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purchè coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d'Italia ai sensi dell', comma 1, numero 3).
2. I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.
3. Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi:
a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività;
d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.
4. Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall', commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l', commi 5 e 6.
5. L'organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.
6. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l', comma 1.
7. Si applicano altresì, in quanto compatibili:
a) gli , commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato;
b) gli , a eccezione del comma 4, 48 e 49.
8. Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli , commi 5, 6, 6-ter e 6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies.
9. Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall'.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell'.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica l'articolo 2437-ter del codice civile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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