Art. 35 novies.6
416 / 573Disposizioni applicabili
In vigore dal 29 apr 2026
1. Qualora non diversamente disposto dalla presente sezione, alla società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VI, del codice civile.
2. Fermo restando quanto previsto dagli .1, comma 3, la Banca d'Italia può emanare ulteriori disposizioni applicative della presente sezione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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