Art. 31 bis · Vigilanza della Consob sull'Organismo
Capo IV

Art. 31 bis

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Vigilanza della Consob sull'Organismo

In vigore dal 21 mar 2025
(Vigilanza della Consob sull'Organismoi). 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo. 3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso. 4. La Consob, le altre autorità di cui all', comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi nè ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. 5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all' qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-31-bis