Art. 212 · Disposizioni in materia di privatizzazioni
Parte VI

Art. 212

512 / 522

Disposizioni in materia di privatizzazioni

In vigore dal 1 lug 1998
1. Il secondo periodo dell', comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorchè il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell' della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-212