Art. 197 · Personale della CONSOB
Parte VI

Art. 197

497 / 522

Personale della CONSOB

In vigore dal 1 lug 1998
1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-197