Titolo II
Art. 194 septies
118 / 522Dichiarazione pubblica
In vigore dal 31 gen 2024
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli -undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell';
c) delle norme richiamate dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell', comma 5, e dell', comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell' del medesimo regolamento.
e-bis) dell', paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall', comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall', commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'.1, commi 1 e 3.
e-quinquies) delle norme previste dagli e delle relative disposizioni attuative.
e-sexies) delle disposizioni richiamate dall', commi 1, 4 e 5;
e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'.1 e delle relative disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall' e delle relative disposizioni attuative.
e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'.2, comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 33, comma 2-bis) che "Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-194-septies