Art. 193 ter · Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)
Titolo II

Art. 193 ter

109 / 573

Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)

In vigore dal 7 ago 2026
1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. 2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi: a) violi le disposizioni di cui agli del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all' ai sensi degli del medesimo regolamento. 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l', commi 2, 3 e 3-bis. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018".
  • Il D.Lgs. 25 giungo 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-193-ter