Art. 191 quater · Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631
Titolo II

Art. 191 quater

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Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631

In vigore dal 6 mar 2026
1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell', comma 1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall', comma 1, lettera a). 4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'.1. 5. La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall' e di quelli stabiliti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, può disporre l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all', paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l', comma 1-quater, del presente decreto. 6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'decies, comma 1-quater.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-191-quater