Titolo II
Art. 191
92 / 522Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli
In vigore dal 15 dic 2021
1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall', paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell', comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall', comma 1, lettera a).
3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall', lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell' del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresì i commi 2 e 3.
4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell', comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.
5. Chiunque viola gli , commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli , comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.
6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall', comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
7. Si applica l'decies, comma 1-quater.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-191