Art. 190.5 · Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009
Titolo II

Art. 190.5

124 / 522

Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009

In vigore dal 26 ago 2017
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall' del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli , paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell'-duodecies del presente decreto e dell', paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative; c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell', paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a); d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell' del regolamento di cui alla lettera a); e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall', paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 2. Si applica l'decies, comma 1-quater.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-190-5