Art. 187 duodecies
251 / 522Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione.
In vigore dal 12 mag 2005
1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all' non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Storico versioni
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