Parte V›Titolo I›Capo I
Art. 170
490 / 522Gestione accentrata di strumenti finanziari
In vigore dal 1 lug 1998
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-170