Sez. VI
Art. 157
426 / 522Effetti dei giudizi sui bilanci
In vigore dal 29 feb 2004
1. Salvi i casi previsti dall', comma 4, la
deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal
comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni
quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata
nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-157