Art. 154.1
434 / 573Definizione
In vigore dal 29 apr 2026
1. Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-154-1