Art. 152 · Denunzia al tribunale
Sez. V

Art. 152

481 / 573

Denunzia al tribunale

In vigore dal 29 apr 2026
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori. Si applica l'articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile. 2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza dell'organo di controllo, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2396-quater del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società. 3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea. 4. Resta fermo quanto previsto dall', comma 7, del T.U. bancario.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-152