Capo II
Art. 15 bis
79 / 522Persone che agiscono di concerto
In vigore dal 30 nov 2021
1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell' anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorchè invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell' oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 4, lettere a) e b)) che "L'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi: a) conclusi successivamente alla data della entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto; b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-15-bis