Art. 147 quater · Composizione del consiglio di gestione.

Art. 147 quater

301 / 573

Composizione del consiglio di gestione.

In vigore dal 29 apr 2026
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell', comma 1-ter.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 2011, n. 120 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-147-quater