Art. 138 · Sollecitazione
Sez. III

Art. 138

475 / 522

Sollecitazione

In vigore dal 20 mar 2010
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-138