Art. 133 · Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
Sez. II

Art. 133

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Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

In vigore dal 1 lug 1998
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purchè sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-133