Art. 130 · Informazione dei soci
Sez. II

Art. 130

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Informazione dei soci

In vigore dal 1 lug 1998
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-130