Art. 94
Capo III

Art. 94

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-94