Sez. IV
Art. 87
140 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";
b) il primo periodo del secondo comma è soppresso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-87