Art. 66
Capo IISez. I

Art. 66

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell'articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-66