Art. 59
Titolo IICapo I

Art. 59

158 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il terzo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all', secondo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-59