Art. 58
Titolo IICapo I

Art. 58

157 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il secondo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-58