Titolo II›Capo I
Art. 57
156 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-57