Art. 57
Titolo IICapo I

Art. 57

156 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-57