Art. 52
Titolo IICapo I

Art. 52

151 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo periodo dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-52