Art. 50
Titolo IICapo I

Art. 50

149 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". (Competenza del tribunale). - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-50