Titolo I
Art. 5
5 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all' in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-5