Sez. VI
Art. 44
143 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura è assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.
2. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 è trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.
3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-44