Art. 41
Sez. IV

Art. 41

133 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le preture è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. 2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-41