Art. 3
Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato: a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse; b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-3