Art. 29
Capo V

Art. 29

88 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: "Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall', con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-29