Titolo VII
Art. 246
247 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è così modificato:
a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole ", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore";
b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,".
2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell' del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-246