Art. 233
Capo II

Art. 233

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In vigore dal 21 mar 1998
1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 è così modificata: a) negli , primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto"; b) il primo e il secondo comma dell' sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori. Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione."; c) nel secondo comma dell' le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale"; d) il secondo periodo del primo comma dell' è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell', il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato."; e) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-233