Art. 228
Titolo V

Art. 228

236 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse. 2. Sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-228