Capo XIII
Art. 222
230 / 249In vigore dal 24 lug 1999
1. Fuori dei casi previsti dall', comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti.
2. Se alla data indicata dal comma 2-bis dell' è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell', vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi è fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-222