Art. 221
Capo XIII

Art. 221

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Quando è revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.
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