Capo XI
Art. 208
216 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo il comma 1 dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall' comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-208