Art. 204
Capo IX

Art. 204

212 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 608 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 3 è soppresso; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-204