Capo IX
Art. 204
212 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 608 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 3 è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-204