Capo IX
Art. 203
211 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 8 dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-203