Art. 20
Capo IV

Art. 20

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: "Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio.".
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