Capo VIII
Art. 198
206 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 566 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 1 la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice del dibattimento";
b) nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-198