Art. 188
Capo VII

Art. 188

111 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-188