Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.
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