Titolo IV›Capo I
Art. 166
193 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
". (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-166