Art. 166
Titolo IVCapo I

Art. 166

193 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ". (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-166