Art. 164
Capo VI

Art. 164

101 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è così modificato: a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato"; b) il terzo comma è abrogato.
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